Caffè e primo soccorso

Il vettore aereo risarcisce il passeggero, oltreché per l’evento dannoso occorso a bordo, anche per le prime cure offerte se inadeguate.

È quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea – Sezione III – nella Sentenza del 6 luglio 2023 – Causa C-510/21.

I Giudici, nello specifico, hanno condannato la compagnia aerea in seguito al ricorso di un passeggero, ustionato da una caffettiera contenente una bevanda calda.

Ciò in quanto le ustioni, il primo soccorso (inadeguato) e le cure successive, resesi necessarie, rappresentano un insieme di situazioni interconnesse, che devono essere considerate costitutive di un unico evento ai sensi della Convenzione di Montreal. 

Sanzioni e ritardi volo

Sanzione pecuniaria compensativa per disagi e ritardi di un volo: a chi la competenza?
E ancora tale competenza comprende anche i ricorsi individuali?
Risposta affermativa per entrambi i quesiti, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europa in una recente sentenza (29 settembre 2022); la Corte ha stato stabilito come la sanzione in questione possa essere comminata da un’autorità nazionale amministrativa, responsabile per la corretta applicazione del Regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei, anche a fronte di ricorsi individuali.
Ma non solo: essendo l’importo della sanzione standardizzabile e facilmente quantificabile, per poterla irrogare non sarà necessario il previo accertamento dei danni da parte del giudice civile.

Coincidenze e compensazioni

Compensazioni e coincidenze extra UE: esiste una qualche forma di tutela?
Risposta affermativa: la Corte di Giustizia Europea ha infatti in più occasioni statuito in merito.
La ratio della norma è la seguente: se il volo in partenza dall’Unione Europea prevede una o più coincidenze (ed è stato oggetto di una prenotazione unica), lo stesso va considerato come un unicum anche riguardo alla compensazione prevista dal Regolamento CE 261 del 2004; e ciò indipendentemente dal fatto che le coincidenze siano a cura di vettori non comunitari o abbiano destinazioni verso Paesi extra UE.
I relativi obblighi sorgeranno quindi in capo alla compagnia aerea che ha operato la prima tratta.

Aerei e privacy

Aerei e privacy sono il punto di partenza e di arrivo di una recente vicenda che, se da una parte ha come motore primo la pandemia da Covid-19, dall’altra è transitata attraverso vari campi giuridici e non, tra i quali la diffusione di immagini e video via social media e/o app di messaggistica istantanea.

Nel dettaglio, durante un volo lungo la tratta Ibiza-Bergamo, la richiesta, rivolta ad una passeggera, di alzare la mascherina, avrebbe provocato da parte della stessa una reazione a catena condita da insulti e sputi.

Ma non è tutto, visto che alcuni passeggeri/spettatori non si sarebbero lasciati sfuggire l’occasione di filmare, via smartphone, la querelle che, non da ultimo, avrebbero poi postato sui vari social media, ovviamente senza il consenso dei protagonisti, che sarebbe in poco tempo divenuta virale.

Detto che all’atteraggio la passeggera (probabilmente no-mask) sarebbe stata segnalata all’Autorità; la stessa avrebbe, a sua volta, espresso l’intenzione di agire, per vie legali, contro chiunque avesse divulgato il filmato girato a bordo dell’aereo.
La vicenda riporta in auge il dibattito sulla normativa, applicabile alla diffusione dei video sul Web e le piattaforme social, che andiamo ad indicare e che potrebbe essere utilizzata in corso di giudizio:
–  Il Codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come Codice della privacy), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che contiene 180 articoli (oltre allegati);
– Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (in sigla GDPR), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno e operativo a partire dal 25 maggio 2018.
Tutto ciò premesso, nelle pieghe, vi sono innumerevoli eccezioni e regole interpretative legate a:
– necessità del previo consenso dell’interessato, per esempio nel caso di personaggi pubblici (e o famosi);
– rilevanza del fenomeno descritto, vedi interesse pubblico che non richiede la necessità di procurarsi il consenso di chi vi appare coinvolto.

Rimborsi e interessi

Sussy 75: “Gentile Avvocato, ma in caso di cancellazione di un volo aereo, oltre al rimborso, sono previsti anche gli interessi?”.

Risponde l’Avvocato: “L’argomento è stato recentemente oggettodi dibattito. Si potrebbe dire: cancellazione dei voli e disagi aerei, sì al rimborso ma non è tutto, visto che a carico della compagnia scatta anche l’obbligo di pagare gli interessi.
La pandemia da Covid-19, alias Corona Virus, non ha cancellato i diritti dei passeggeri, anzi ha aperto nuovi scenari, vedi per esempio la recente querelle sui voucher a favore dei passeggeri in luogo del rimborso pecuniario. E proprio un volo cancellato, probabilmente causa pandemia, ha aperto nuovi scenari giurisprudenziali. 
Una delle tante cancellazioni andata in scena nei mesi scorsi, riguardante il volo EW2784 previsto in data 6 aprile 2020 (partenza da Stoccarda e atterraggio a
Budapest) ha infatti dato il la a una sentenza della Pretura di Nürtingen cittadina del Baden Württenberg sull’argomento (sentenza del 24 giugno 2020 – 10 C 1810).  
Secondo i giudici tedeschi, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto non solo al rimborso ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 8, par. 1, lett. a) Regolamento Europeo (CE) n. 261/2004, ma anche al pagamento degli interessi dovuti secondo la legge applicabile, ovvero ai sensi dell’art. 5 reg. (CE) n. 593/2008.”. 

Voli cancellati, rimborsi e voucher

Cory 88: “Gentile Avvocato, qual è la situazione riguardo ai voli cancellati causa Pandemia da Covid 19?”.

Risponde l’Avvocato: “Andiamo per punti.

Voucher
Il ministero del Turismo ha annunciato che allungherà da 12 a 18 mesi il periodo di validità dei voucher (buoni dello stesso valore del viaggio annullato) che tour operator e compagnie aeree devono garantire, in alternativa alla restituzione del denaro, a chi abbia prenotato un viaggio prima del Covid 19. La misura va incontro alle richieste dall’Unione Europea. I voucher, però, spettano solo in certi casi, e vanno richiesti nei tempi previsti.

Viaggi prima del 3 giugno (quando ancora non c’era la possibilità di viaggiare)
Data l’impossibilità oggettiva a viaggiare tutti i viaggiatori hanno diritto a essere rimborsati.
Il rimborso si può richiedere massimo entro 30 giorni dalla cessazione della causa che impedisce di viaggiare, mentre entro altri 30 giorni il vettore dovrà restituire il denaro o assicurare un voucher: a provare che tutto è stato fatto nei termini previsti sarà la notifica la ricezione della richiesta di rimborso effettuata via mail (meglio se Pec) o con gli appositi form on line messi a disposizione da compagnie aeree, strutture, e/o tour operator.

Viaggi dopo il 3 giugno 2020
Scenario simile al precedente si prospetta per i viaggi con partenza dopo il 3 giugno ma in regioni o Paesi che non consentono l’ingresso ai turisti.
Anche qui, visto che l’impedimento non era conoscibile al momento della prenotazione, vale la causa di forza maggiore: il viaggiatore non può viaggiare e ha quindi diritto a essere rimborsato. Così sarà per molti mesi nel caso in cui dovessero esserci ulteriori restrizioni: la legge di conversione del Cura Italia stabilisce che il diritto al rimborso di viaggi che non si potranno effettuare a causa della pandemia si applichi fino al 30 settembre 2020.

Viaggi che si preferisce evitare
Protagonisti i passeggeri che, in questo delicato e particolare momento storico, non se la sentono di viaggiare per il timore di contagi, nonostante non ci siano limitazioni agli spostamenti. Non si possono chiedere rimborsi e in questo caso si applicano le norme contrattuali; va pagata una penale per la cancellazione, a meno che non si sia stipulata una polizza con una copertura per questi casi di annullamento.”.

Covid-19 e rimborsi

Bobby 78: “Gentile Avvocato, che cosa succederà con i rimborsi legati ai pagamenti anticipati pre Covid-19?”

Risponde l’Avvocato: “Pagare in anticipo per risparmiare?
Un’equazione che non funziona, purtroppo, in tempi di pandemia.
Secondo dati recentemente pubblicati, infatti, sembra che una famiglia su quattro non abbia recuperato quanto pagato per i biglietti viaggio già acquistati.
E la percentuale sale ancora se si tiene conto di chi aveva prenotato sale per matrimoni, compleanni, battesimi, comunioni o cresime.

Qualche numero e dato

Feste
Sul fronte cerimonie e feste, più di 5 milioni di famiglie hanno annullato festeggiamenti per via del Covid 19, anche se avevano già sostenuto, in parte o in toto, i costi legati alla ricorrenza. Più della metà (il 50,8%), non è riuscita ad ottenere alcunché; solo il 13,4% ha ottenuto un rimborso completo, mentre il 22,9% ha avuto la possibilità di vedere riconosciute, sia pure per un’altra data, le somme già pagate.

Matrimoni
Oltre 1,1 milioni di famiglie erano coinvolte in matrimoni annullati; e il 29,1% di loro non ha ottenuto alcun rimborso per la cerimonia cancellata.

Viaggi e vacanze
34,8% è la percentuale di famiglie italiane costrette ad annullare una vacanza che, in tutto o in parte, aveva già pagato.
Quasi un terzo non è riuscita ad ottenere alcuna restituzione.
Come forma di rimborso, nel 35% dei casi, è stato utilizzato un voucher da poter spendere in un’altra data.

Alberghi, B&B
Il 35,5% dei nuclei familiari interessati ha ottenuto dalla struttura ricettiva un rimborso completo, mentre al 32,6% è stata data la possibilità di cambiare la data.

Eventi e manifestazioni
Il 25,2% delle famiglie italiane ha dovuto annullare o rimandare la partecipazione.
Nel 49,2% dei casi è stata data la possibilità di riutilizzare quanto già acquistato in un’altra data, mentre nel 33,6% dei casi non è stato ottenuto alcun rimborso.”.

Caffè costoso

Sussy 62: “Gentile Avvocato, ma le compagnie aeree rimborsano qualsiasi tipo di danno si verifichi a bordo?”.

Risponde l’Avvocato: “Esiste una sorta di responsabilità oggettiva a carico delle compagnie. Ecco un recente case history: Una giovane passeggera ha richiesto il risarcimento per le ustioni subite, durante un volo, poiché del caffè caldo, dal tavolino pieghevole e per ragioni ignote, si era rovesciato su di lei. La Compagnia aerea aveva respinto ogni addebito in quanto l’episodio, a dire dei suoi legali, non sarebbe stato riconducibile alla Convenzione di Montreal (responsabilità delle compagnie aeree in caso di incidente).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha invece accolto la richiesta della passeggera, precisando come il fatto di specie costituisca un rischio inerente al volo.
Secondo la Corte, il significato ordinario attribuito alla nozione di “incidente” è inteso quale evento involontario dannoso imprevisto. La sopracitata Convenzione di Montreal, infatti, avrebbe inteso istituire un regime di responsabilità oggettiva delle compagnie aeree”.

Bagagli e responsabilità

Saby 68 “Gentile Avvocato fino a dove si spingono le responsabilità di Vettore e Compagnia Aerea?”

Risponde l’Avvocato:

“Ecco un’interessante vicenda sull’argomento. La vicenda prende il via nel 2006, quando due coniugi acquistano un pacchetto turistico ‘tutto compreso’, che include, oltre al soggiorno, anche il trasferimento in aereo. All’arrivo a destinazione, però, il bagaglio va smarrito. Pertanto chiedono al vettore aereo e al tour operator il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per quanto sopra esposto.

Sulla vicenda si è recentemente espressa la Corte di Cassazione (sez. III Civile, ordinanza n. 3978, depositata il 12 febbraio 2019).
La Suprema Corte ha ritenuto fondata l’eccezione, sollevata da una compagnia aerea, che riteneva di essere esente da responsabilità, essendo stato smarrito il bagaglio prima che le fosse affidato dal tour operator (la responsabilità di quest’ultimo non è invece in discussione).
Secondo la Cassazione questo punto non era stato chiarito nel processo di secondo grado.
La palla torna dunque alla Corte d’Appello che, prendendo in esame la circostanza dell’affidamento del bagaglio, dovrà stabilire a chi fu affidato e quando fu smarrito”.

Tour operator, rischio malattia 

Berry 43: “Buongiorno Avvocato: ma se anche non ho sottoscritto una polizza ad hoc, posso chiedere il rimborso se non sono andato in tour causa malattia?”.
Risponde l’Avvocato. “Ecco un interessante nonché recente caso:
Malattia grave per il viaggiatore? Problema per il tour operator!
Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione (10 luglio 2018 n. 18047).
Che cosa succede a chi si ammali, in modo grave, dopo aver acquistato un pacchetto turistico “all inclusive”?
Se il morbo è tale da impedire la partenza, si può richiedere la restituzione dei soldi al tour operator.
E ciò accade anche qualora i contraenti non abbiano stipulato alcuna polizza a copertura dei cosiddetti “eventi imprevedibili”.
La Suprema Corte, nel caso di specie, ha confermato la condanna che prevedeva la restituzione ad una coppia dell’intero importo, versato per il viaggio, dopo che uno dei due aveva contratto una improvvisa quanto grave patologia.
In soldoni, secondo la Corte, la fattispecie si perfeziona quando la causa del contratto (in questo caso un viaggio turistico), diviene impossibile per forza maggiore, ovvero per motivi non prevedibili e non ascrivibili alla condotta dei contraenti.”.