Riduzione dei prezzi e pandemie

I viaggiatori hanno diritto alla riduzione del prezzo della vacanza rovinata dalle restrizioni legate alla Pandemia da COVID 19? Risposta affermativa stando a quanto deciso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) in una recente sentenza, qualora il difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte sia nel suo luogo di destinazione sia in quello di residenza ma anche in altri paesi, causa un evento pandemico.

La Corte ha inoltre stabilito che la causa del difetto di conformità dei servizi turistici (in particolare l’imputabilità all’organizzatore), è irrilevante, poiché le norme in materia prevedono in capo all’organizzatore una sorta di responsabilità oggettiva, alla quale può sottrarsi solo per cause imputabili al viaggiatore; ma non è tutto, visto che dalla sentenza emerge come, per essere adeguata, la riduzione di prezzo vada valutata in riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto e debba essere corrispondente valore dei servizi riguardo ai quali sia stato accertato il sopra citato difetto di conformità.

Sanzioni e ritardi volo

Sanzione pecuniaria compensativa per disagi e ritardi di un volo: a chi la competenza?
E ancora tale competenza comprende anche i ricorsi individuali?
Risposta affermativa per entrambi i quesiti, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europa in una recente sentenza (29 settembre 2022); la Corte ha stato stabilito come la sanzione in questione possa essere comminata da un’autorità nazionale amministrativa, responsabile per la corretta applicazione del Regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei, anche a fronte di ricorsi individuali.
Ma non solo: essendo l’importo della sanzione standardizzabile e facilmente quantificabile, per poterla irrogare non sarà necessario il previo accertamento dei danni da parte del giudice civile.

Aerei e privacy

Aerei e privacy sono il punto di partenza e di arrivo di una recente vicenda che, se da una parte ha come motore primo la pandemia da Covid-19, dall’altra è transitata attraverso vari campi giuridici e non, tra i quali la diffusione di immagini e video via social media e/o app di messaggistica istantanea.

Nel dettaglio, durante un volo lungo la tratta Ibiza-Bergamo, la richiesta, rivolta ad una passeggera, di alzare la mascherina, avrebbe provocato da parte della stessa una reazione a catena condita da insulti e sputi.

Ma non è tutto, visto che alcuni passeggeri/spettatori non si sarebbero lasciati sfuggire l’occasione di filmare, via smartphone, la querelle che, non da ultimo, avrebbero poi postato sui vari social media, ovviamente senza il consenso dei protagonisti, che sarebbe in poco tempo divenuta virale.

Detto che all’atteraggio la passeggera (probabilmente no-mask) sarebbe stata segnalata all’Autorità; la stessa avrebbe, a sua volta, espresso l’intenzione di agire, per vie legali, contro chiunque avesse divulgato il filmato girato a bordo dell’aereo.
La vicenda riporta in auge il dibattito sulla normativa, applicabile alla diffusione dei video sul Web e le piattaforme social, che andiamo ad indicare e che potrebbe essere utilizzata in corso di giudizio:
–  Il Codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come Codice della privacy), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che contiene 180 articoli (oltre allegati);
– Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (in sigla GDPR), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno e operativo a partire dal 25 maggio 2018.
Tutto ciò premesso, nelle pieghe, vi sono innumerevoli eccezioni e regole interpretative legate a:
– necessità del previo consenso dell’interessato, per esempio nel caso di personaggi pubblici (e o famosi);
– rilevanza del fenomeno descritto, vedi interesse pubblico che non richiede la necessità di procurarsi il consenso di chi vi appare coinvolto.

Voli cancellati, rimborsi e voucher

Cory 88: “Gentile Avvocato, qual è la situazione riguardo ai voli cancellati causa Pandemia da Covid 19?”.

Risponde l’Avvocato: “Andiamo per punti.

Voucher
Il ministero del Turismo ha annunciato che allungherà da 12 a 18 mesi il periodo di validità dei voucher (buoni dello stesso valore del viaggio annullato) che tour operator e compagnie aeree devono garantire, in alternativa alla restituzione del denaro, a chi abbia prenotato un viaggio prima del Covid 19. La misura va incontro alle richieste dall’Unione Europea. I voucher, però, spettano solo in certi casi, e vanno richiesti nei tempi previsti.

Viaggi prima del 3 giugno (quando ancora non c’era la possibilità di viaggiare)
Data l’impossibilità oggettiva a viaggiare tutti i viaggiatori hanno diritto a essere rimborsati.
Il rimborso si può richiedere massimo entro 30 giorni dalla cessazione della causa che impedisce di viaggiare, mentre entro altri 30 giorni il vettore dovrà restituire il denaro o assicurare un voucher: a provare che tutto è stato fatto nei termini previsti sarà la notifica la ricezione della richiesta di rimborso effettuata via mail (meglio se Pec) o con gli appositi form on line messi a disposizione da compagnie aeree, strutture, e/o tour operator.

Viaggi dopo il 3 giugno 2020
Scenario simile al precedente si prospetta per i viaggi con partenza dopo il 3 giugno ma in regioni o Paesi che non consentono l’ingresso ai turisti.
Anche qui, visto che l’impedimento non era conoscibile al momento della prenotazione, vale la causa di forza maggiore: il viaggiatore non può viaggiare e ha quindi diritto a essere rimborsato. Così sarà per molti mesi nel caso in cui dovessero esserci ulteriori restrizioni: la legge di conversione del Cura Italia stabilisce che il diritto al rimborso di viaggi che non si potranno effettuare a causa della pandemia si applichi fino al 30 settembre 2020.

Viaggi che si preferisce evitare
Protagonisti i passeggeri che, in questo delicato e particolare momento storico, non se la sentono di viaggiare per il timore di contagi, nonostante non ci siano limitazioni agli spostamenti. Non si possono chiedere rimborsi e in questo caso si applicano le norme contrattuali; va pagata una penale per la cancellazione, a meno che non si sia stipulata una polizza con una copertura per questi casi di annullamento.”.

Compagnie aeree e supplementi

Coco 78: “Gentile Avvocato ma ci sono norme dedicate al check-in gratuito, con annessi e connessi?”.
Risponde l’Avvocato: “Corte di Giustizia dell’Unione Europea e compagnie low cost l’ennesima puntata di una storia infinita è andata in onda recentemente. Oggetto del contendere proprio gli oneri connessi al check-in gratuito, nonché l’Iva applicata sui supplementi facoltativi per i voli nazionali. Secondo la Corte, costituiscono un supplemento di prezzo opzionale e quindi devono essere indicati Iva, tariffe per il pagamento con carta di credito e oneri di web check-in, sempre a patto che non sia proposta alcun modalità alternativa gratuita.

Diverso invece il discorso, quando questi oneri non possono essere evitati in mancanza di scelta, qualora manchino modalità alternative di check-in gratuito: in questa fattispecie l’Iva applicata alle tariffe dei voli nazionali, oltre alla tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito rappresentano costi inevitabili e prevedibili.