Dove finisce la responsabilità del vettore ai fini del risarcimento dei danni ai passeggeri?
Sulla vexata questio si è ancora recentemente espressa la Suprema Corte (Ordinanza n. 10178 del 17.04.2023 della Corte di Cassazione Sezione III Civile).
In dettaglio gli Ermellini hanno affermato quanto segue:
a) ai sensi dell’art. 19 della Convenzione di Varsavia il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci;
b) ai sensi dell’art. 20 della stessa Convenzione, il vettore non è responsabile se prova che sono state prese tutte le misure necessarie per evitare il danno oppure che era impossibile;
c) tali norme fondano una presunzione di responsabilità del vettore aereo, superabile esclusivamente offrendo la prova liberatoria dell’imprevedibilità del danno.