Responsabilità del vettore aereo

Dove finisce la responsabilità del vettore ai fini del risarcimento dei danni ai passeggeri?
Sulla vexata questio si è ancora recentemente espressa la Suprema Corte (Ordinanza n. 10178 del 17.04.2023 della Corte di Cassazione Sezione III Civile).
In dettaglio gli Ermellini hanno affermato quanto segue:

a) ai sensi dell’art. 19 della Convenzione di Varsavia il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci;

b) ai sensi dell’art. 20 della stessa Convenzione, il vettore non è responsabile se prova che sono state prese tutte le misure necessarie per evitare il danno oppure che era impossibile;

c) tali norme fondano una presunzione di responsabilità del vettore aereosuperabile esclusivamente offrendo la prova liberatoria dell’imprevedibilità del danno.

Vacanza rovinata e risarcimento

Vacanza rovinata e risarcimento: una recente pronuncia della Corte di Cassazione –  sezione civile – nr 13511/22.

Il caso riguardava servizi erogati da una struttura alberghiera non corrispondenti a quelli offerti sulla carta.
Secondo gli Ermellini, nel caso di specie, relativo all’acquistato di un pacchetto turistico-all inclusive, organizzato da un tour operator e venduto da un’agenzia, non poteva essere il solo tour operator l’unico responsabile; infatti l’Agenzia avrebbe dovuto eseguire le opportune verifiche sulla corrispondenza tra il catalogo fornito dal tour operator e la qualità dei servizi effettivamente offerti al cliente.