Atterraggio e danni

Atterraggio e risarcimento danni: quale rapporto?
Un atterraggio pesante, o altre operazioni svoltesi a bordo dell’aeromobile durante le operazioni di imbarco o sbarco, non comportano automaticamente l’insorgenza di una richiesta di risarcimento a carico del vettore, qualora il passeggero riporti un danno.
Lo ha recentemente stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza nella causa C-70/20), precisando però, al contempo, come, nelle operazioni sopra citate, debbano essere rispettate le migliori pratiche nel settore; in particolare, le procedure operative utilizzate, durante le varie fasi del volo, dovranno rispettare, in linea con quanto sancito dalla Convenzione di Montreal del 1999 (che statuisce in materia di norme relative al trasporto aereo internazionale), quanto previsto nel documento di aeronavigabilità, nel manuale di volo, nonché essere conformi, come detto sopra, alle migliori pratiche utilizzate in questo campo.
La ratio della decisione, secondo i giudici europei, è la seguente: trovare il giusto equilibrio fra gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri senza, al contempo, sconfinare in ambiti soggettivi difficili da valutare.
La causa era stata intentata da un passeggero che, in conseguenza di un atterraggio ritenuto troppo duro, sosteneva di aver riportato un’ernia e quindi aveva richiesto un risarcimento pari a 68.000,00 euro.